Decreto legge in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali – Articolo 9
Scritto da Red.azione il 12 Marzo 2022
Art. 9 Personale operante nell’area sciabile attrezzata
In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022
1. Il gestore dell’impianto di risalita individua il direttore delle piste. Le funzioni di direttore delle piste possono essere assunte anche dal gestore dell’impianto.
2. Il direttore delle piste:
a) promuove, sovrintende e dirige le attivita’ di gestione delle piste vigilando sullo stato di sicurezza delle stesse;
b) coordina e collabora con il servizio di soccorso sulle piste;
c) segnala senza indugio al gestore dell’impianto la sussistenza delle situazioni che impongono la chiusura della pista, provvedendovi direttamente in caso di incombente pericolo;
d) indica gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria la cui realizzazione e’ necessaria affinche’ la pista risulti in sicurezza e ne sovrintende la realizzazione;
e) coordina e dirige gli operatori addetti al servizio di soccorso;
f) predispone un piano di gestione delle emergenze, in caso di pericolo valanghe, sul proprio comprensorio.
3. Le regioni e le province autonome disciplinano le modalita’ di individuazione e formazione del personale di cui al comma 1.