Decreto legge in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali – Articolo 13
Scritto da Red.azione il 12 Marzo 2022
Art. 13 Segnaletica
In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022
1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, e avvalendosi dell’apporto dell’Ente nazionale italiano di unificazione, determina l’apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.