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Decreto legge in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali – Articolo 15

Scritto da il 12 Marzo 2022

Art. 15 Responsabilita’ civile dei gestori

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate sono civilmente responsabili della regolarita’ e della sicurezza dell’esercizio delle piste e non possono consentirne l’apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilita’ civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilita’ del gestore in relazione all’uso di dette aree.

2. Al gestore che non abbia ottemperato all’obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione delle aree sciabili attrezzate e’ subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1.


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