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Decreto legge in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali – Articolo 16

Scritto da il 12 Marzo 2022

Art. 16 Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. E’ fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 4 di rendere adeguatamente visibili, oltre alle informazioni di cui all’articolo 5, comma 5, anche quelle relative alla segnaletica e alle regole di condotta previste dal presente decreto, mediante collocazione nella biglietteria centrale e nella stazione di partenza dei principali impianti.

2. Restano fermi i finanziamenti delle campagne informative previsti dall’articolo 5, commi 1 e 2, e dall’articolo 23, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 363.


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