Decreto legge in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali – Articolo 42
Scritto da Red.azione il 12 Marzo 2022
Art. 42 Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.