Nuovo Ccnl Impianti a fune – art.12
Scritto da Red.azione il 16 Settembre 2022
Art.12 – Orario di lavoro.
1. L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, che possono essere distribuite anche in maniera non uniforme nei singoli giorni destinati al lavoro.
2. Considerato:
a. la peculiarità dello svolgimento del servizio durante i periodi, prevalentemente stagionali, di esercizio in cui si concretizza l’utilizzazione piena degli impianti e le attività complementari di preparazione della neve e delle piste, come evidenziato nell’allegato 6, che forma parte integrante del presente contratto, la particolarità dell’utilizzo della forza lavoro caratterizzata dalla preponderanza dei dipendenti con contratto di lavoro a termine rispetto ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si stabilisce:
I) la durata massima settimanale del lavoro è pari a 54 ore;
II) la durata media settimanale di lavoro è pari a 48 ore comprensive delle ore di straordinario ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 e dell’articolo 5, comma 2 del D.lgs. 8 aprile 2003 n. 66;
III) la durata media dell’orario di lavoro viene calcolata ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 5, D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 in riferimento ad un periodo di 12 mesi per i rapporti di lavoro a tempo determinato e di 8 mesi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
3. Previo esame congiunto tra l’azienda e la RSU o, se non costituita, le RSA delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto o, in mancanza, le Organizzazioni Sindacali medesime, è ammesso il ricorso al lavoro straordinario in eccedenza al limite di cui al secondo comma, punto I), nei casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità a fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori, nei casi di forza maggiore o in cui la mancata prestazione costituisca un pericolo o un danno alle persone o all’attività produttiva, nei casi di manifestazioni collegate all’attività produttiva, nei casi imprevedibili sia di natura tecnica che ambientale legati al funzionamento degli impianti e delle piste.
4. Le ore eccedenti le 40 settimanali sono considerate straordinarie e vengono retribuite con la maggiorazione della retribuzione ordinaria di cui al successivo art. 18, pari al 20%.
5. Esclusivamente ai fini del rispetto della media settimanale di 48 ore, nel periodo di riferimento di cui al punto III) del secondo comma al lavoratore possono essere concessi, ai sensi dell’art. 5, comma 5, D.lgs. 8 aprile 2003 n. 66, riposi compensativi individuali da ragguagliare alle ore di lavoro straordinario prestate oltre la 48a ora settimanale e, in caso di impossibilità di godimento di tali riposi, come ad esempio per anticipata cessazione del rapporto di lavoro, ovvero in presenza di motivi oggettivi connessi alla tipicità dell’organizzazione del lavoro del settore, spetta il pagamento della corrispondente retribuzione oraria maggiorata della misura contrattuale del 20 %.
6. Nel corso della giornata lavorativa al personale deve essere assicurata una pausa di lavoro, non computabile nell’orario, destinata al pasto, di norma di durata pari ad un’ora e da fruirsi, se necessario, a turno nel periodo tra le ore 11.00 e le ore 15.00, tenendo conto delle esigenze del processo lavorativo.
7. Il lavoratore ha diritto di usufruire in ragione d’anno, per gruppi di 4 ore, di permessi individuali retribuiti da ragguagliare al periodo di servizio prestato nell’anno stesso e da godere nei periodi di minore attività dell’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio. ll monte ore individuale, risulta pari a 64 ore.
8. Le ore di cui al comma 7 del presente articolo verranno riconosciute in misura pari al 50% nel primo anno dall’assunzione e le restanti dal secondo anno dall’assunzione.
9. Il monte ore individuale per i lavoratori a tempo indeterminato in forza al 30 aprile 2016 ed ai lavoratori stagionali che alla medesima data abbiano comunque maturato 240 giornate di dipendenza – nel triennio precedente – presso la medesima azienda, le attuali 80 ore saranno ridotte a 64 ore a partire dal 1° gennaio 2017.
10.Ai lavoratori di cui al precedente comma 9 del presente articolo sarà riconosciuta dal 1° gennaio 2017 un trattamento economico ad personam non assorbibile né rivalutabile, pari ad € 11,50, erogato per tredici mensilità – denominato “Assegno orario” – non utile ai fini del calcolo di alcun istituto legale e/o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso omnicomprensivo tenendo conto di qualsiasi incidenza ivi compreso il TFR.