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Nuovo Ccnl Impianti a fune – art.14

Scritto da il 16 Settembre 2022

Art. 14 – Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.
1. Il lavoratore ha diritto per ogni ora di lavoro straordinario, notturno e festivo ad un compenso pari alla quota oraria di retribuzione ordinaria di cui al successivo art.18, maggiorata delle seguenti percentuali:
a. lavoro straordinario diurno 20 %
b. lavoro notturno 25 %
c. lavoro nel giorno di riposo compensativo e nelle festività infrasettimanali e nazionali 50 %
d. lavoro straordinario notturno 50 %
e. lavoro straordinario festivo 50 %
f. lavoro straordinario festivo notturno 50 %
2. Sono considerate ore di lavoro notturno quelle eseguite tra le 22 e le 6, ore di lavoro festivo quelle svolte nei giorni destinati al riposo settimanale, quando lo stesso non venga spostato a norma dell’articolo seguente, e negli altri giorni indicati dall’art.25 del presente contratto.
3. I lavoratori non possono esimersi dal fornire le prestazioni predette quando sono richieste, a meno che non abbiano apprezzabili ragioni personali di impedimento.
4. Le suddette percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti si danno atto che eventuali accordi aziendali sulle maggiorazioni di cui all’art.11CCNL 22 gennaio 2003 sottoscritti precedentemente alla data dell’11 gennaio 2007 sono mantenuti in essere.


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