Nuovo Ccnl Impianti a fune – art.22
Scritto da Red.azione il 16 Settembre 2022
Art. 22 – Indennità sostitutiva di mensa
1. Le Aziende, presso le quali non esiste la mensa o questa non sia convenzionata con terzi o comunque non sia assicurato al lavoratore il tempo necessario per rientrare in residenza per il pasto, corrispondono a ciascun lavoratore a titolo di indennità sostitutiva di mensa una somma pari a € 25,00 mensili.