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Nuovo Ccnl Impianti a fune – art.31 – Trattamento economico di malattia

Scritto da il 16 Settembre 2022

5. TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA
In caso di assenza per malattia il trattamento economico erogato dall’istituto assicuratore, nei primi 3 giorni di malattia, è garantito dalle aziende sino al 50 per cento della retribuzione ordinaria ed è integrato dall’azienda fino a raggiungere il 100 per cento della retribuzione ordinaria a partire dal 4° giorno di malattia in poi. Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti sarà assorbita, fino a concorrenza, la parte a carico delle aziende.
Per i lavoratori di cui al secondo periodo del precedente punto 4 (Periodo di comporto per malattia) nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidante, distrofia muscolare, morbo di Cooley, malattie degenerative ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali, per il periodo aggiuntivo di comporto di 180 giorni, successivo a quello di 180 giorni di cui al secondo periodo del precedente punto 4 (Periodo di comporto per malattia), comma 1, il datore di lavoro dovrà effettuare un’integrazione tale da raggiungere: per il 7°e 8° mese: 100% della retribuzione, per il 9° mese: 70% della retribuzione.
Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare ai lavoratori le indennità a carico dell’INPS. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l’INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l’indennità a carico dell’Istituto; se l’indennità stessa è corrisposta dall’INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto a integrare la parte di indennità non corrisposta dall’istituto.


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