Decreto legge in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali – Articolo 11
Scritto da Red.azione il 12 Marzo 2022
Art. 11 Obblighi dei gestori
In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 4 assicurano agli utenti la pratica delle attivita’ sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste. I gestori proteggono gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo atipico.