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Decreto legge in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali – Articolo 18

Scritto da il 12 Marzo 2022

Art. 18 Velocita’ e obbligo di prudenza

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Lo sciatore e’ responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci. A tal fine deve conoscere e rispettare le disposizioni previste per l’uso delle piste, rese pubbliche mediante affissione da parte del gestore delle piste stesse alla partenza degli impianti, alle biglietterie e agli accessi delle piste.

2. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacita’ tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumita’ propria e altrui.

3. La velocita’ deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimita’ di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilita’ o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.

4. Ogni sciatore deve tenere una velocita’ e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacita’, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonche’ alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all’intensita’ del traffico. Lo sciatore deve adeguare la propria andatura alle condizioni dell’attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di affollamento della medesima.


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