Decreto legge in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali – Articolo 20
Scritto da Red.azione il 12 Marzo 2022
Art. 20 Sorpasso
In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022
1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilita’.
2. Il sorpasso puo’ essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, a una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.