Decreto legge in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali – Articolo 21
Scritto da Red.azione il 12 Marzo 2022
Art. 21 Incrocio
In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022
1. Negli incroci gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocita’ per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista. In prossimita’ dell’incrocio lo sciatore deve prendere atto di chi sta giungendo da un’altra pista, anche se a monte dello sciatore stesso.
2. Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per se’ o per gli altri.