Decreto legge in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali – Articolo 22
Scritto da Red.azione il 12 Marzo 2022
Art. 22 Stazionamento
In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022
1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.
2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimita’ dei dossi o in luoghi senza visibilita’.
3. In caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.
4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.
5. Durante la sosta presso rifugi o altre zone gli sciatori collocano la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altri.