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Decreto legge in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali – Articolo 22

Scritto da il 12 Marzo 2022

Art. 22 Stazionamento

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.

2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimita’ dei dossi o in luoghi senza visibilita’.

3. In caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.

4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.

5. Durante la sosta presso rifugi o altre zone gli sciatori collocano la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altri.


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