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Decreto legge in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali – Articolo 26

Scritto da il 12 Marzo 2022

Art. 26 Sci fuori pista, sci-alpinismo e attivita’ escursionistiche

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.

2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attivita’ escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.

3. I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilita’.

4. Il gestore dell’area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento e ambientali lo consentano, puo’ destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo.


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