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Decreto legge in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali – Articolo 31

Scritto da il 12 Marzo 2022

Art. 31 Accertamenti alcolemici e tossicologici

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. E’ vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche.

2. Gli organi accertatori, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrita’ fisica, possono sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

3. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 2 hanno dato esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che lo sciatore si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool o di droghe, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il piu’ vicino ufficio o comando, hanno la facolta’ di effettuare l’accertamento con gli strumenti e le procedure previste dall’articolo 379 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.


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