Decreto legge in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali – Articolo 35
Scritto da Red.azione il 12 Marzo 2022
Art. 35 Accompagnamento
In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022
1. Le persone con disabilita’, la cui condizione pregiudichi la pratica sciistica in autonomia e sicurezza, devono essere assistite da un accompagnatore.
2. La funzione di accompagnatore puo’ essere svolta da maestri di sci specializzati per tale accompagnamento o personale formato da Associazioni sportive operanti nell’ambito della disabilita’ e iscritte nell’apposita sezione del registro nazionale delle attivita’ sportive dilettantistiche o da qualunque altro soggetto indicato dalla persona con disabilita’ quale suo accompagnatore.