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Decreto legge in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali – Articolo 7

Scritto da il 12 Marzo 2022

Art. 7 Delimitazione piste da fondo e altre piste

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Le piste di fondo preparate, segnalate, controllate e aperte al pubblico sono delimitate lateralmente con apposita palinatura:

a) lungo i bordi pista che separano tracciati adiacenti con diverso senso di marcia;

b) lungo un bordo pista quando siano tracciate in ambiti scarsamente connotati da elementi naturali.

2. La palinatura di delimitazione e’ realizzata con aste a sezione circolare, prive di spigoli, del colore corrispondente al grado di difficolta’ della pista e puo’ essere integrata con dischi posti ad intervalli di circa 500 metri recanti la denominazione o la numerazione della pista. La palinatura e’ realizzata preferibilmente con materiali biodegradabili.

3. La palinatura puo’ essere omessa:

a) nei tratti in cui la pista e’ delimitata da elementi naturali quali pendii, scarpate a monte, aree boscate o da elementi artificiali quali muri o staccionate;

b) nei tratti in cui siano state posizionate, lungo il bordo della pista, reti di protezione o altri elementi di sicurezza;

c) nei tratti di raccordo o confluenza tra piu’ piste.

4. La palinatura deve essere realizzata in modo tale da consentirne l’agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.

5. Le piste per la slitta o lo slittino sono delimitate come le piste da discesa; le piste di risalita per lo sci alpinismo sono delimitate con bandierine verdi sul solo lato destro.


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