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Decreto legge in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali – Articolo 9

Scritto da il 12 Marzo 2022

Art. 9 Personale operante nell’area sciabile attrezzata

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Il gestore dell’impianto di risalita individua il direttore delle piste. Le funzioni di direttore delle piste possono essere assunte anche dal gestore dell’impianto.

2. Il direttore delle piste:

a) promuove, sovrintende e dirige le attivita’ di gestione delle piste vigilando sullo stato di sicurezza delle stesse;

b) coordina e collabora con il servizio di soccorso sulle piste;

c) segnala senza indugio al gestore dell’impianto la sussistenza delle situazioni che impongono la chiusura della pista, provvedendovi direttamente in caso di incombente pericolo;

d) indica gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria la cui realizzazione e’ necessaria affinche’ la pista risulti in sicurezza e ne sovrintende la realizzazione;

e) coordina e dirige gli operatori addetti al servizio di soccorso;

f) predispone un piano di gestione delle emergenze, in caso di pericolo valanghe, sul proprio comprensorio.

3. Le regioni e le province autonome disciplinano le modalita’ di individuazione e formazione del personale di cui al comma 1.


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