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Nuovo Ccnl Impianti a fune – art.2.4

Scritto da il 16 Settembre 2022

2.4 – Salute e Sicurezza e rappresentanza nei luoghi di lavoro
1. Le Parti recepiscono i contenuti sostenuti e valorizzati dall’Accordo Interconfederale del 12 dicembre 2018 “Salute e Sicurezza- attuazione del patto per la fabbrica”, per quanto di competenza del CCNL.
Nello specifico:
A) Rappresentanza e pariteticità in materia di salute e sicurezza
1. Recepimento di quanto contenuto nell’Accordo interconfederale sulla rappresentanza e pariteticità in materia di salute e sicurezza del 22 giugno 1995, cosi come rivisitato dall’accordo interconfederale del
12 dicembre 2018, in merito al ruolo, alla modalità di elezione o designazione, decadenza, formazione e permessi del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
B) Reinserimento lavorativo e accomodamento ragionevole lavoratori disabili o inidonei
1. Le parti, anche richiamando la giurisprudenza più recente, sottolineano la necessità di garantire, secondo logiche di ragionevolezza e di buona fede, il bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti in gioco: la protezione dei soggetti disabili o inidonei e l’interesse del datore di lavoro ad una collocazione del lavoratore nella realtà organizzativa delineata dall’imprenditore stesso;
2. In questo senso, richiamano l’esigenza che l’analisi delle possibili soluzioni volte all’inserimento o reinserimento dei lavoratori contempli, ove possibile, soluzioni tecnologiche, organizzative o contrattuali che consentano la eliminazione o la riduzione dei fattori che impediscono o rendono difficile l’impiego delle persone;
3. In questo senso, le parti richiamano l’opportunità di verificare, nel bilanciamento degli interessi sopra richiamato, soluzioni di diverso tipo, come, a titolo meramente esemplificativo, modifiche contrattuali il più possibile condivise (quali, ad esempio, la riduzione dell’orario di lavoro o il part-time), di sistemazione delle postazioni di lavoro, di individuazione di attrezzature di lavoro funzionali, di intervento sui ritmi di lavoro, di introduzione di forme di lavoro innovative.
C) Contrasto alle molestie e alla violenza
1. Recepimento da parte dell’ANEF e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL, dell’Accordo quadro sulle molestie nei luoghi di lavoro del 25 gennaio 2016, anche in attuazione a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 46 del presente CCNL, partendo dalla sottoscrizione della dichiarazione di intollerabilità di cui all’allegato B) dello stesso accordo, ed allegato al presente CCNL. Le aziende si impegnano a dare massima diffusione dell’Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro del 25 gennaio 2016, auspicandone il relativo recepimento a livello aziendale, analogamente a quanto fatto dalle parti a livello nazionale nel presente CCNL.
2. Le Parti si impegnano inoltre, anche sulla base delle segnalazioni e proposte eventualmente sollevate dall’ONIF e/o dal Comitato pari opportunità ad individuare soluzioni utili ad implementare le misure contenute nell’ Accordo Interconfederale del 12 dicembre 2018 “Salute e Sicurezza- attuazione del patto per la fabbrica” e nei successivi Protocolli in materia siglati da CGIL, CISL, UIL e Confindustria.
2. Al fine di valorizzare quanto previsto dal precedente comma 1, le parti condividono la necessità di implementare le azioni atte a prevenire gli infortuni sul lavoro, nonché a contenere l’aumento delle malattie professionali.
Nello specifico:
− Le Aziende si impegnano, compatibilmente con le proprie peculiari caratteristiche organizzative, a predisporre percorsi conformi alle Linee guida UNI-INAIL (o equivalenti) per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
− Sia per i nuovi assunti, in fase di accesso al lavoro, nonché periodicamente, nell’ambito della pianificazione formativa generale, le Aziende predisporranno piani e percorsi formativi necessari per la diffusione e il consolidamento della cultura della sicurezza, da svolgersi anche attraverso modalità digitali, a scelta delle aziende, nonché attraverso la consulenza dell’ONIF;
− Le Aziende, o i soggetti terzi incaricati, istituiranno un libretto formativo per ciascun RLS sul quale saranno registrate le frequenze ai moduli formativi ad essi rivolti, con valenza di certificazione in tutte le aziende del settore;
− Le Aziende prevedranno momenti di informativa a tutti i lavoratori attraverso la forma dell’assemblea congiunta in seguito alla riunione periodica ex art. 35 D. lgs.81/08;
− Nell’ambito della valutazione del rischio stress lavoro correlato, per le mansioni eventualmente individuate dal Servizio Prevenzione e Protezione, le Aziende procederanno alla fase approfondita contenuta nelle Indicazioni per la valutazione dello stress lavoro correlato elaborate nel 2017 dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (ex articolo 6, D.lgs. 81/2008);
− In caso di appalto, le aziende, ai sensi della normativa vigente, anche attraverso l’istituto dell’autocertificazione da parte dell’appaltatore, constateranno l’effettuazione della preventiva informazione e formazione dei lavoratori sulle normative di legge e procedure aziendali in materia di sicurezza sul lavoro;
3. Le parti, condividendo l’obiettivo “0” incidenti sul lavoro, convengono di prevedere una campagna straordinaria di informazione, formazione e diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro, anche attraverso il contributo
dell’ONIF.
Al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo le parti, in coerenza con le previsioni dell’art. 44 del D.lgs. n. 81/08, convengono di istituire il principio “Stop work authority” con il quale si riconosce a ciascuna lavoratrice/lavoratore, indipendentemente dalla mansione svolta e dall’anzianità di servizio, l’autorità di interrompere il lavoro, quando questo non sia svolto in sicurezza e potrebbe portare, per sé o per altri, ad incidenti, infortuni o malattie professionali.
Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza
dannosa.
Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato, e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
Fermo restando che l’istituto dovrà essere esercitato secondo i principi di correttezza e buona fede, viene demandato all’ONIF il monitoraggio dell’utilizzo del principio stesso.
Le Aziende provvederanno a dare massima diffusione al principio “Stop work authority,” evidenziando che nessuna colpa o responsabilità potrà essere imputata ad un dipendente che eserciti l’autorità così come sopra prevista.
Al fine di un esercizio responsabilmente consapevole del principio “Stop work authority,” le Aziende potranno predisporre con il coinvolgimento dei RLS, specifici percorsi formativi/informativi da realizzarsi anche attraverso modalità digitale, nonché con l’eventuale supporto dell’ONIF o di soggetti terzi qualificati.


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