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Nuovo Ccnl Impianti a fune – art.22

Scritto da il 16 Settembre 2022

Art. 22 – Indennità sostitutiva di mensa
1. Le Aziende, presso le quali non esiste la mensa o questa non sia convenzionata con terzi o comunque non sia assicurato al lavoratore il tempo necessario per rientrare in residenza per il pasto, corrispondono a ciascun lavoratore a titolo di indennità sostitutiva di mensa una somma pari a € 25,00 mensili.


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