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Nuovo Ccnl Impianti a fune – art.27

Scritto da il 16 Settembre 2022

Art. 27 – Congedo matrimoniale e permessi
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia, in caso di matrimonio compete al lavoratore un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi di calendario con decorrenza della retribuzione. Il trattamento economico di cui sopra è corrisposto dall’azienda con deduzione di tutte le somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere da parte dell’INPS.
2. Detto congedo spetta ad ambedue i coniugi, se dipendenti della medesima azienda.
3. I lavoratori possono avanzare motivate richieste di permessi per assentarsi dal lavoro, che l’azienda può concedere o meno a seconda delle esigenze di lavoro.


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