Nuovo Ccnl Impianti a fune – art.30
Scritto da Red.azione il 16 Settembre 2022
Art. 30 – Richiamo alle armi
1. Il lavoratore richiamato alle armi per qualunque esigenza ha diritto durante tale periodo alla conservazione del posto, nei limiti e alle condizioni previste dalle norme di legge, e al riconoscimento dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali, compresi quelli relativi agli aumenti periodici di anzianità.
2. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle predette norme di legge.