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Nuovo Ccnl Impianti a fune – art.41 bis

Scritto da il 16 Settembre 2022

Art. 41 bis: Solidarietà tra lavoratori
1. Nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti norme di legge, nelle aziende che applicano il presente CCNL è prevista, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali e alle ferie annuali retribuite, la possibilità della cessione fra lavoratori dipendenti di tutti o parte dei giorni di ferie ulteriori rispetto a quelli irrinunciabili e non cedibili ai sensi del D.lgs. n. 66/2003 e dei permessi introdotti dalla contrattazione collettiva, in favore del
lavoratore che si trovi in particolari condizioni di necessità.
2. La cessione delle ferie e dei permessi per fini solidaristici avverrà sulla base dell’apposito Regolamento contenuto nell’allegato 6 del presente CCNL.
3. I lavoratori che intenderanno cedere i permessi di cui al comma 1. del presente articolo dovranno inoltrare documentata richiesta all’Azienda – anche per il tramite la propria Organizzazione Sindacale cui aderisce o conferisce mandato – la quale, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy, espone contestualmente un apposito comunicato ai lavoratori indicando anche le modalità operative ed i termini entro i quali è possibile effettuare tale cessione secondo le modalità previste dall’allegato 6 del presente CCNL.
4. La cessione delle giornate di cui al comma 1. del presente articolo, può essere sia parziale che totale ma non può mai eccedere il limite massimo di quelle cedibili il cui diritto è già maturato e, in ogni caso, può contemplare solo giornate intere.
5. I permessi di cui al comma 1. vengono cumulati in un “Monte giornate permessi emergenza” e possono essere richiesti nei seguenti casi:
a. grave malattia del lavoratore;
b. assistenza o malattia dei familiari di 1° grado conviventi.
6. II lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui al comma 4 punto a) del presente articolo, deve produrre richiesta opportunamente documentata, deve aver fruito di tutto il periodo di malattia che non gli comporti una riduzione della retribuzione.
7. Il lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui al comma 4 punto b) del presente articolo deve produrre richiesta opportunamente documentata e deve aver esaurito tutte le spettanze di cui al comma 1 del presente articolo.


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