Nuovo Ccnl Impianti a fune – art.48
Scritto da Red.azione il 16 Settembre 2022
Art 48 – Welfare integrativo
A. Previdenza complementare
INTESA NAZIONALE PER L’ADESIONE AL FONDO PRIAMO 22 GENNAIO 2003
In attuazione dell’accordo nazionale 24 ottobre 2002 e nel rispetto dei contenuti definiti nell’allegato “Protocollo aggiuntivo sulla previdenza complementare”, le parti confermano la volontà di adesione al “Fondo pensione Priamo”, prevedendo contestualmente l’attivazione di un comitato tecnico ristretto ai fini dell’operatività dell’adesione stessa nonché il comune impegno verso gli organi del Fondo per assicurare una presenza ANEF a garanzia dei reciproci interessi di categoria.
Le parti concordano altresì:
− che la misura delle contribuzioni dovute da azienda e lavoratore è quella definita nel sopra richiamato “Protocollo aggiuntivo” e che la decorrenza delle relative trattenute diverrà operativa dalla data di autorizzazione all’esercizio dell’attività del Fondo pensione Priamo.
− che possono divenire associati al predetto Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applica il CCNL per gli addetti agli impianti di trasporto a fune, che abbiano manifestato la relativa volontà di adesione con le modalità stabilite dallo Statuto del Fondo, purché abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio da computare sommando i periodi di lavoro prestati nella stessa azienda con qualsiasi forma, presente e futura, di accensione del rapporto di lavoro dipendente;
− che, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto del Fondo pensione Priamo e nei tempi che saranno convenuti con gli organi dello stesso, è assicurata alle aziende e ai lavoratori del settore una rappresentanza congrua nell’Assemblea del predetto organismo.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Le parti, viste le leggi 8 agosto 1995, n. 335 e 23 dicembre 2004 n. 243 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare e le relative disposizioni modificative, integrative, attuative; ritenuto di poter valutare la possibilità di attivare per tutti i lavoratori a cui si applica il CCNL per gli addetti agli impianti di trasporto a fune, una forma di previdenza integrativa a capitalizzazione su base volontaria ad ambito nazionale settoriale; si impegnano a definire le modalità per l’attivazione di tale forma previdenziale, tenuto conto della situazione occupazionale del settore, degli eventuali costi di gestione e del grado medio di adesione nella fase iniziale.
Le contribuzioni dovute da azienda e lavoratore sono stabilite come segue:
a) sul valore cumulato dei seguenti istituti retributivi: retribuzione minima base, indennità di contingenza, scatti di anzianità:
1% a carico del lavoratore;
1% a carico dell’impresa;
a bis) con effetto dal 1° gennaio 2011 sul valore cumulato degli istituti retributivi di cui alla lettera a):
1,50% a carico del lavoratore
1,50% a carico dell’impresa;
a ter) con effetto dal 1° gennaio 2018 sul valore cumulato degli istituti retributivi di cui alla lettera a):
1,50% a carico del lavoratore
2,00% a carico dell’impresa;
b) sulla quota di TFR da maturare nell’anno:
25% per il lavoratore con almeno 18 anni di contribuzione previdenziale al 31 dicembre 1995;
33% per il lavoratore con contribuzione previdenziale inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995;
100% per il lavoratore di prima occupazione.
Le contribuzioni di cui sopra non possono essere aumentate per un periodo di due anni dalla data di inizio di operatività del Fondo nazionale.
Gli oneri contributivi a carico dei lavoratori e delle imprese sono subordinati alla effettiva operatività del Fondo.
Nota a verbale.
Resta inteso che le aliquote contributive si intendono riferite, fino a concorrenza, anche alle contribuzioni stabilite dai fondi territoriali.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE 3 GENNAIO 2011
L’incremento della misura contributiva dello 0,5% a carico dei lavoratori e delle aziende, disposto a valere dal 1° gennaio 2011 con l’accordo nazionale 3 gennaio 2013, fermo restando il quadro di riferimento dell’intesa 22 gennaio 2003, è direttamente inserito nel testo del soprastante protocollo aggiuntivo.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE 30 aprile 2016
L’incremento della misura contributiva dello 0,5%, a carico delle aziende, non assorbibile da eventuali previsioni migliorative già in essere, disposto a valere dal 1° gennaio 2018, è direttamente inserito nel testo del soprastante protocollo aggiuntivo.
B. Assistenza sanitaria integrativa
1. Le Parti concordano nell’individuare il Fondo di assistenza sanitaria integrativa di riferimento del settore nel fondo FONTUR, istituito con conforme decreto, ai sensi del art. 118 del CCNL Industria Turistica ed iscritto all’albo nazionale dei Fondi sanitari.
2. Per il finanziamento del fondo è dovuto, a totale carico dell’azienda, per ciascun iscritto – inteso come iscritto tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato anche parziale – un contributo così determinato:
− A decorrere dal 01 giugno 2016 € 10,00 mensili, per dodici mensilità, a totale carico dell’azienda;
3. I contributi saranno versati al fondo con le periodicità e le modalità stabilite nel regolamento del fondo.
4. L’obbligo contrattuale, nella misura sopra prevista, è adempiuto anche attraverso il versamento a Fondi bilaterali, previsti a livello aziendale e/o territoriale.